Art. 1.

      1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

      Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro.
      La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 15.494 euro a 51.646 euro se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
      La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 25.823 euro a 154.937 euro se dal fatto deriva un disastro ambientale.
      Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

      Art. 452-ter. - (Distruzione del patrimonio naturale). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.165 euro a 25.823 euro.

      Art. 452-quater. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente

 

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titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 10.329 euro.

      Art. 452-quinquies. - (Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

      Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

      Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

      Art. 452-octies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

          1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

          2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

          3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

 

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          4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

      Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile».